Legge per il recupero dei sottotetti
Il Consiglio Regionale ha approvato la legge all’unanimità, per recuperare i sottotetti esistenti ad uso abitativo.
Ecco un sunto delle condizioni necessarie affinchè il recupero sia possibile:
- ALTEZZA MEDIA DEI LOCALI 2.40mt, RICONDUCIBILE A 2.20mt PER I LOCALI ACCESSORI O DI SERVIZIO.
- NEI COMUNI MONTANI L’ALTEZZA MEDIA E’ RIDOTTA A 2,20mt
- IN CASO DI SOFFITTO NON ORIZZONTALE, L’ALTEZZA MINIMA NON DOVRA’ ESSERE INFERIORE A 1.50cm
Se dal recupero si otterrà una nuova unità immobiliare, l’intervento sarà subordinato al reperimento di spazi per la realizzazione di nuovi parcheggi.
La nuova abitazione, qualora non venga utilizzata come prima casa, dovrà essere affittata col sistema del canone concordato per almeno 8 anni, con l’obbligo di non venderla per 5 anni.
Gli interventi dovranno essere conformi alla legge regionale della bioedilizia, per quanto riguarda l’isolamento termico, il recupero delle acque piovane e il ricorso a fonti energetiche rinnovabili.
In questa maniera si creeranno nuovi alloggi senza consumare nuovo territorio, rispettando comunque in maniera rigorosa i parametri urbanistici e le norme sulla bioedilizia.
L.R. 13/09 della Regione Lazio non è applicabile alle zone omogenee A (centri storici)
Il servizio prevede:
- Sopralluogo;
- Verifica di fattibilità;
- Avvio iter della pratica e assistenza fino all'ottenimento dell'abitabilità;
Contattaci per informazioni e costi del servizio.